Art. 6.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 5 i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari, di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 3 e 4;

          c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 25.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità.